IL TESTO DELLA CONVENZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
La Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
Preambolo
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità
con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché
l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta
la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel
valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale
e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato
ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di
tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in
particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni
Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza
particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed
ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed
in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di
cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della
sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di
felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad
avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito
degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno
spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza
e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale
al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924
sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata
dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo
10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate
e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo
il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale
necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione
legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici
applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto
sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare
a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle
Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole
di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli
in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in
condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi
una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali
di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento
delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei
paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a
rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad
ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta
ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori
o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla
loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita
o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché
il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione
o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni
professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o
dei suoi familiari.
Articolo 3
1. In tutte le decisioni relative
ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza
sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione
preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le
cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri
dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità
legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi
appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni,
servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono
alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità
competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto
riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza
di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che
ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza
e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. Il fanciullo è registrato
immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome,
ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi
genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in
conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che
sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in
particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe
a trovarsi apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a
rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità,
ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari,
così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi
della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli
adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia
ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché
il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà
a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione
giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa
separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una
decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari,
ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se
vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza
del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti
interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni
e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi
i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali
e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia
contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno
Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o
la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante
la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo
Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del
caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti
il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione
di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo.
Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda
non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per
le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità con l'obbligo
che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9,
ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare
in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà
considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati
parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non
comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro
familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere
rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori,
salvo circostanze eccezionali.
A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti,
in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano
il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso
il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni
paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla
legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine
pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle
libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella
presente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti
per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali
o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al
fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua
opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo
debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del
suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità
di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne,
sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in
maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà
di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di
ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni
altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente
dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della
salute o della moralità pubbliche.
Articolo 14
1. Gli Stati parti rispettano il
diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se
del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello
esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo
delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può
essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie
ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della
sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà
e diritti fondamentali dell'uomo.
Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i
diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà
di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni
stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse
della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per
tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà
altrui.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto
di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali
al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze
o tali affronti.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l'importanza
della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo
possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali
ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere
sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A
tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno
una utilità sociale ciale e culturale per il fanciullo e corrispondono
allo spirito dell'articolo 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare
e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie
fonti culturali, nazionali ed internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze
linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a
proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al
suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
1. Gli Stati parti faranno del loro
meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale
entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda
l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità
di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto
ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso
ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse
preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione,
gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti
legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe
loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti
e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai
fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli
istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19
1. Gli Stati parti adottano ogni
misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo
contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o
mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento,
compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno
o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o
rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità,
procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire
l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato,
nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione,
del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti
da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno
altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Articolo 20
1. Ogni fanciullo il quale è
temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure
che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse,
ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva,
in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per
mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione
o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per
l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà
debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione
del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale
e liguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che ammettono e/o
autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo
sia la considerazione fondamentale in materia, e:
a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo
dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con
la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili
relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione
della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e
rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno
dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito
i pareri necessari;
b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione
come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo
non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione
oppure essere allevato in maniera adeguata;
c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia
il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni
nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione
all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale
indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese
bilaterali o multilaterale rali a seconda dei casi, e si sforzano in questo
contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero
siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati parti adottano misure
adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto
di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole
e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare
della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di
usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e
dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura
umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino
necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite
e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che
collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare
i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri
familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie
per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare
sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati
nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo
definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per
qualunque motivo.
Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che
i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita
piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano
la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della
comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare
di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse
disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in
possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia,
di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi
genitori o di coloro ai quali egli é affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto
fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è
gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse
finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato.
Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano
effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie,
alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative
e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più
completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito
culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono
lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive
e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati,
anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione
ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati,
in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità
e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo,
si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via
di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il
diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare
di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun
minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato
diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie,
con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure
sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente
disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo
conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori
ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore
sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità
dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che
consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione
ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche
tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione
internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del
diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare
considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono ad
ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la
previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa
attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione
delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del
suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una
domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il
diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il
suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo
la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro
possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie
allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle
condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori
ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto
ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in
particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere
al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o
altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti,
sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in
cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del
fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti
favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali
accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il
diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire
l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia
generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo
e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta
di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale
siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica
e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché
la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità
del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente
Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale
nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare
l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si
tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
1. Gli Stati parti convengono che
l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché
lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche,
in tutta la loro potenzialità;
b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità,
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei
valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere
originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in
una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza,
di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici,
nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà
interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche
o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi
enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione
impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo
Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al
fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad
attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente
alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare
pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione,
in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività
ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il
diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e
di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile
di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative
per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione
delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati
parti, in particolare:
a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione
all'impiego;
b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni
d'impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva
del presente articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere
il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.
A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività
sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche
sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli
o di materiale a carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento
a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati
commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati
in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa
ed avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità
e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera
da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare,
ogni fanciullo privato di libertà sara separato dagli adulti, a meno
che si ritenga ga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo,
ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per
mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente
accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché
il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà
dinnanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale,
ed una decisione sollecita sia adottata in materia.
Articolo 38
1. Gli Stati parti si impegnano a
rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale
loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende
ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare
che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino
direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni
persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare
persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati
parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto
umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto
armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché
i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di
protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono ad
ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale
di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità
e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo
e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché
della necessità di facilitare il suo riinserimento nella società
e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto
di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla
legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia
almeno diritto alle seguenti garanzie:
i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente stabilita;
ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso,
tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro
di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza
appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza
giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento
equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata,
nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che
ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo
a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole;
di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa
e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere
contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una
autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed
imparziale, in conformità con la legge;
vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla
la lingua utilizzata;
vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della
procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure,
la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente
ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso
reato, ed in particolar modo:
a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che
i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile
per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo
tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere
integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar
modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà
condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale
e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale,
in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere
e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della
presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione
dei diritti del fanciullo che possono figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attiviti ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi
compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti
in base alla presente Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo
che adempie alle funzioni definite in appresso;
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso
di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione.
I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano
a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed
in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone
designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato
tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno
elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione,
il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà
per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di
due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico
dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che
li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente
Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti,
convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato
da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che
ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli
Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili
se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri
eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi
di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione
immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per
qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare
le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la
sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il
seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto
riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione
delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal
Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni
è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati
parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea
Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione
del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere
con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono
con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dall'Assemblea Generale.
Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a
sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare
effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati
per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente
Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del
caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti
di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono
altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una
comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo
non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente -
in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo
- le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare
relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio
Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una
vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l'attuazione
effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel
settore oggetto della Convenzione:
a) le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame
dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano
nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo
competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione
della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato
può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite
per l'Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione
della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate,
al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti
ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici
o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato
da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta
o indicazione;
c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al
Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni
specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base
alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente
Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad
ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad
eventuali osservazioni degli Stati parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà
in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che
vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione
la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito
da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre
un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento
agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una
Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro
votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione,
almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza,
il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottata da una maggioranza degli Stati
parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione
all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo
1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli
Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli
Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati
dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti
da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il
testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica
o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità
della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata
in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà
quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è
ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 53
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
L'originale della presente
Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e
spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine
dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Per scaricare il testo della
Convenzione in formato .doc cliccate
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Per scaricare il testo della Convenzione
in formato .pdf cliccate qui